La legge n. 10/1991 all’art. 26 comma 2, precisava che “per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all’utilizzo delle fonti di energia di cui all’art. 1 … sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.”
Quindi occorrevano almeno 501 millesimi mentre non era richiesta anche la maggioranza numerica dei condomini. Tale comma è stato sostituito dal dlgs n. 311/2006, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, che all’art. 7 stabilisce che “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’art. 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali.”
Quindi il cambiamento è radicale, in quanto ribadisce che non è necessaria anche la maggioranza numerica dei condomini ed abbassa il quorum deliberativo a quello di maggioranza semplice dei millesimi. In base alla normativa vigente quindi, tenendo conto che la quota minima dei millesimi favorevoli non può essere inferiore ad un terzo del totale, per una delibera relativa, che coinvolge anche i dissenzienti, non saranno più necessari 501 millesimi: naturalmente in sede di assemblea occorrerà che comunque i favorevoli alla decisione abbiano un numero di millesimi superiore ai contrari, anche se sono in minor numero di persone.